L’art. 19, par. 1, della terza direttiva 78/855/Cee del consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’art. 54, par. 3, lett. g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, come modificata dalla direttiva 2009/109/Ce del parlamento europeo e del consiglio del 16 settembre 2009, va interpretato nel senso che una «fusione mediante incorporazione», ai sensi dell’art. 3, par. 1, di detta direttiva, comporta la trasmissione, alla società incorporante, dell’obbligo di pagare l’ammenda inflitta con decisione definitiva successivamente a tale fusione per infrazioni al diritto del lavoro commesse dalla società incorporata precedentemente alla fusione stessa.
Fonte: Corte di giustizia dell’Unione Europea; sezione V; sentenza, 05-03-2015, n. causa C-343/13 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


