L’articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 1995 n. 341, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermi o ridetermini ogni anno la misura della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia, tramite decreto congiunto con il MEF.
Viene previsto inoltre che se, entro la data del 31 luglio, non sia intervenuto nessun decreto, si debba applicare, passati 30 giorni, la riduzione prevista per l’anno precedente. A decorrere quindi dal 30 agosto 2013 le aziende edili potranno applicare lo stesso sgravio contributivo previsto per il 2012, pari all’ 11,50%. Questo e’ quanto contenuto nel messaggio n. 11999 dell’Inps del 25 luglio scorso.
Per poter fruire del beneficio e’ necessario inoltrare all’Inps il modulo Rid-Edil (Riduzione Edilizia), disponibile sul sito dell’Inps nelle sezioni ‘Cassetto previdenziale Aziende’->’Comunicazioni ON-LINE’->’Invio Nuova Comunicazione’.
L’istanza dovra’ essere inoltrata dopo l’emanazione del decreto o, in mancanza di quest’ultimo, a partire dal 30 agosto 2013.
Per maggiori info vi rimandiamo al messaggio dell’Inps.


