Il consenso del lavoratore in materia di distacco, nel settore dell’edilizia, è sempre obbligatorio, anche quando non comporti un mutamento di mansioni.
Lo ha ribadito il ministero del Lavoro con una nota dell’8 luglio 2005 in risposta a un quesito posto dall’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili.
L’interesse del distaccante si può individuare anche nella salvaguardia della professionalità dei lavoratori.
La norma contrattuale più favorevole per il lavoratore prevale sulla legge.


