Nella circolare 38/E/2002 si torna ad affrontare il concetto di novità del bene acquisito. Si ritiene che le considerazioni proposte siano valide anche per la Tremonti-bis. In questo caso, infatti, l’acquirente del bene non ha alcuna possibilità di controllare la veridicità dell’attestazione del cedente; inoltre occorre anche tener conto del fatto che, in base ai recenti chiarimenti del la circolare 4/E/2002 (in materia di Tremonti-bis), l’immobile è nuovo anche se ceduto da un soggetto che non è il costruttore né il rivenditore. Diventa di fondamentale importanza capire allora su chi ricadono le conseguenze di una (eventuale) attestazione mendace.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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