La Commissione regionale di Roma (23 maggio 2002 in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 21/2003) ritiene che secondo la disciplina del termine posta dall’articolo 21 del Dlgs 546/1992, il contribuente che abbia avuto tempestiva conoscenza dell’atto impositivo, ma, «per ragioni di forza maggiore o per un evento improvviso o imprevedibile, non abbia potuto far valere le proprie ragioni nel termine previsto», non può presentare ricorso tardivo.
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