L’Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali (Ebipro) garantisce, a tutela dei lavoratori che non possono beneficiare di ammortizzatori sociali perché esclusi dalla platea dei destinatari o per decorrenza delle prestazioni già ricevute, un sostegno al reddito in caso di crisi dello studio professionale.
A fronte di certificate situazioni di difficoltà economica le strutture hanno facoltà, previo specifico accordo sindacale, di determinare un intervento di riduzione dell’orario di lavoro. L’ente, in questo caso, interverrà con un contributo pari al 30% della normale retribuzione oraria lorda persa alla riduzione di orario nel limite massimo del 50% dell’orario settimanale conseguentemente originario fino ad un massimo di 520 ore (riproporzionate per i part-time) nell’arco di 12 mesi.
In particolare, lo studio interessato dovrà comunicare alle organizzazioni sindacali territoriali e ad Ebipro lo stato di crisi richiedendo un incontro con il fine di valutare la situazione e stipulare una intesa per la riduzione di orario. Tale fase dovrà concludersi entro 25 giorni dalla comunicazione.
Successivamente, lo studio dovrà trasmettere ad Ebipro copia dell’accordo sindacale entro 60 giorni dalla sottoscrizione ed allegare adeguata documentazione che certifichi lo stato di crisi (dichiarazioni iva che attestino un calo del fatturato di almeno il 30% negli ultimi due anni, documentazione di precedente accesso ad ammortizzatori sociali) e copia della busta paga relativa alla retribuzione del mese precedente del lavoratore interessato alla riduzione individuale dell’orario di lavoro.
Una volta ricevuta la documentazione completa Ebipro autorizzerà il datore di lavoro ad anticipare l’intervento che poi verrà rimborsato.


