Deve apparire chiaro il ragionamento logico e giuridico che ha indirizzato la commissione regionale verso la decisione adottata rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in causa.
È nulla per difetto di forma la sentenza della Commissione tributaria regionale nella quale il giudice di merito si sia limitato a esporre lo svolgimento del processo e a riportare i motivi di appello e le controdeduzioni della parte appellata, concludendo con la mera affermazione secondo cui “La Commissione ritiene infondato l’appello”, senza illustrare i motivi della decisione.
Lo ha statuito la Corte di cassazione, sezione VI, nell’ordinanza n. 25856 del 15 dicembre 2016.


