La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 17026 del 28 giugno 2018 ha affermato che l’errore commesso dal legale del ricorrente nel proporre l’impugnazione innanzi a un giudice funzionalmente incompetente a delibare l’appello rappresenta "sicura fonte di danno per la parte assistita", che dunque deve essere risarcita.
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