Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie in una raccolta di massime emanate nel corso del 2016 ha affermato che l’affitto di una o più unità immobiliari da parte di una società che ne ha la titolarità, senza la previsione di ulteriori servizi accessori a beneficio dell’impresa utilizzatrice, rappresenta un’attività economica non commerciale che può essere gestita attraverso una società semplice.
Secondo i Notai delle Tre Venezie la gestione di beni integra:
a. un’attività commerciale, se esercitata con “modalità più o meno complesse che comunque presuppongano l’utilizzo e il coordinamento di uno o più mezzi della produzione”;
b. un’attività economica non commerciale, se svolta senza necessità di coordinamento dei mezzi della produzione, in assenza di qualsiasi organizzazione di tipo industriale, al fine vincolante di ricavarne un utile e “con esclusione della possibilità per i soci di utilizzare direttamente i beni sociali”;
c. una comunione di godimento, qualora sui beni gestiti non sia impresso il vincolo negoziale di destinazione produttivo/economico tipico del contratto di società, vincolo negoziale che, se costituito, esclude l’applicazione della disciplina sulla comunione dettata dagli articoli 1102 e 1103 c.c. (facoltà per i comproprietari di utilizzare personalmente i beni e di disporne liberamente pro-quota).


