La sentenza della Corte di Cassazione n. 889 del 25/1/02 chiarisce che, nell’ambito dei giudizi tributari, la disciplina probatoria è retroattiva. L’abrogazione del comma 6 dell’art. 75 del Tuir, che prevedeva l’impossibilità di provare l’esistenza di costi, altrimenti deducibili, che non fossero stati regolarmente registrati, deve ritenersi efficace con riferimento a tutti i giudizi pendenti, ancorché relativi a fattispecie anteriori all’abrogazione.
(Fonte: ItaliaOggi)
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