Bene ha fatto la Ctr a escludere che i compensi percepiti fossero il frutto dell’attività di un solo professionista, come si poteva desumere dall’intestazione delle parcelle corrisposte.
L’esercizio di professioni in forma societaria o associata costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione.
È quanto ribadito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 21328 del 20 ottobre 2016.
Il caso
Il rappresentante legale di uno studio associato impugnava una cartella esattoriale scaturente da un controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) per omesso versamento dell’Irap relativa al 2008.


