Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 65 dell’8 aprile 2016, si è espresso in merito alla vicenda di un avvocato che aveva presentato ricorso autonomamente a seguito della sospensione dall’albo a tempo indeterminato per mancato pagamento dei contributi dovuti.
Secondo il CNF è inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente dall’Avvocato che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi in quanto sospeso, radiato o cancellato dall’albo con provvedimento immediatamente esecutivo.
In tal caso, infatti, l’impugnazione deve essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.


