Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 19704 del 2 ottobre 2015, ha accolto il ricorso di una società che aveva impugnato una cartella, che le era rimasta assolutamente sconosciuta, affermando di essere venuta a conoscenza della relativa obbligazione tributaria solo dall’estratto di ruolo rilasciato, su propria richiesta, dal concessionario della riscossione.
Secondo la Cassazione infatti “È ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n° 546 del 1992″.


