La Corte di Cassazione Civile, Sezione lavoro, con la sentenza n. 15226 del 22 luglio 2016, si e’ espressa in tema di licenziamenti chiarendo che e’ onere del lavoratore accertarsi che il certificato di malattia redatto dal medico sia effettivamente pervenuta all’Inps e risulti quindi agli atti.
La Suprema Corte ha infatti specificato che “la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all’Inps esonera unicamente il prestatore dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell’assenza“; inoltre, ha aggiunto la Corte territoriale, “il prestatore è tenuto a verificare che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, obbligo cui la lavoratrice, pur esperta di procedure informatiche, era venuta meno”.


