Da ieri la tassazione Iva è dovuta, di norma, non più nel paese in cui risiede il fornitore del servizio, ma in quello di residenza del committente. Le imprese comunitarie, pertanto, non dovranno più applicare l’imposta sui servizi diretti verso paesi terzi. Questo per effetto della direttiva 2002/38/Ce del Consiglio d’Europa, datata 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la sesta direttiva Iva relativamente al trattamento applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.
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