Corte di Cassazione, Sentenza 12 marzo 2015 n. 4991.
Con sentenza n. 4991/2015 la cassazione ha affermato che le parti possono accordarsi sulla durata del periodo di preavviso, prescindendo dalla previsione contenuta nel CCNL, atteso che l’art. 2118 c.c. si limita a riconoscere il preavviso quale condizione strettamente correlata alla liceita’ del recesso.


