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Duplicato informatico di un documento amministrativo informatico – Esente da imposta di bollo

Per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico, non essendo prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale, non deve essere applicata l’imposta di bollo.

E’ quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 45 del 12 febbraio 2019, ad una Regione che ha chiesto di conoscere se il duplicato informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità agli articoli 22, 23 e 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), debba essere assoggettato all’imposta di bollo.

Il “duplicato informatico”, secondo quanto disposto dall’articolo 1, lettera i-quinquies del CAD, è “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario“.

L’articolo 23-bis dello stesso CAD, dispone inoltre che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida“;

Dunque il duplicato informatico costituisce, a tutti gli effetti un originale, per cui non occorre alcuna attestazione di conformità da parte del pubblico ufficiale; ed è originato con modalità informatiche e trasferito al richiedente soltanto per via telematica.

In particolare, dal punto di vista tecnico esso è identico ed indistinguibile dall’originale e si ottiene replicando il file originale stesso.

L’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 642 del 1972, a sua volta, precisa che “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”.

La nozione di “copia” – osserva l’Agenzia – è giuridicamente e autonomamente definita e la copia conforme costituisce, ai fini dell’imposta di bollo, autonomo presupposto di imposizione rispetto al documento originale.

Il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972, si realizza quando sulle copie è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che rilascia la copia.

Considerato che per i duplicati informatici di documenti informatici di cui all’articolo 23-bis,comma 1, del D.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista alcuna dichiarazione di conformità all’originale, il rilascio di detti documenti non realizza, dunque, il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal citato articolo 1 della Tariffa e pertanto, per il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non deve essere applicata l’imposta di bollo.

Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 45/2019 clicca qui.

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