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Due società di capitali con la stessa denominazione – Prevale la data di iscrizione nel Registro delle imprese o nel precedente Registro delle società

«Ove due società di capitali abbiano la medesima denominazione il conflitto tra i segni va risolto attribuendo prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese, o nel registro delle società per il periodo che precede l’entrata in vigore della legge n. 580/1993, che è intervenuta per prima, senza che assuma rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest’ultima coincida col cognome di uno di tali soci».

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 21403/19, depositata il 14 agosto 2019.

Il caso. Una S.p.a. agiva in giudizio nei confronti di una S.r.l. e lamentava l’utilizzo, da parte di quest’ultima società, di una denominazione sociale confondibile con la propria, nonché l’impiego di marchi interferenti con i suoi segni distintivi e la concorrenza sleale posta in atto dalla stessa ai propri danni.

La disciplina della funzione identificativa svolta dalla ragione sociale e dalla denominazione delle società è regolata dall’art. 2567 c.c., il quale, oltre a richiamare le norme contenute nei Titoli V e VI del Libro V del Codice civile, dichiara applicabili alla società le disposizioni dell’art. 2564 c.c. in tema di rischio di confusione tra le ditte individuali.

Rammentato che la denominazione sociale non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure insieme all’azienda (Cass. 13 marzo 2014, n. 5931), onde il conflitto tra i segni deve necessariamente riguardare i soggetti che ne siano ab origine titolari, va evidenziato – scrive la Corte – che tale conflitto va risolto avendo riguardo al momento in cui le società di capitali che ne sono titolari sono iscritte nel registro delle imprese (ovvero, per il periodo anteriore all’entrata in vigore della L. n. 580/1993, nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale, giusta l’art. 100 disp. att. c.c. e l’art. 27 del D.P.R. n. 581 del 1995.

L’assunzione di una determinata denominazione da parte di una società (per esempio. utilizzando il cognome di uno dei soci), non può giustificarsi in ragione del fatto che uno dei suoi soci ha tale cognome. Infatti, qualora due società di capitali inseriscano, nella propria denominazione, lo stesso cognome, il quale assuma per entrambe efficacia identificante, e si verifichi possibilità di confusione, in relazione all’oggetto ed al luogo delle rispettive attività, l’obbligo di apportare integrazioni o modificazioni idonee a differenziare detta denominazione, posto dall’art. 2564 c.c. a carico della società che per seconda abbia usato quella uguale o simile.

Non trova deroga nemmeno nella circostanza che detto inserimento sia legittimo e riguardi il cognome di imprenditore individuale la cui impresa sia stata conferita nella società, poiché anche in tale ipotesi la denominazione della società può essere liberamente formata (Cass. 3 agosto 1987, n. 6678).

Per scaricare il testo della sentenza n. 21403/19 clicca qui.

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