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Drogato sì, ma non incosciente: c’è reato di omessa dichiarazione

Le condizioni di salute del ricorrente, benché non buone, non erano tali da privarlo della necessaria capacità mentale per svolgere la funzione di amministratore di un’impresa.

La Corte di cassazione, terza sezione penale, afferma, nella sentenza n. 35630 del 29 agosto 2016, che problemi psichici e di tossicodipendenza non sono una scusa utile per scagionare l’imputato indagato per omessa presentazione delle dichiarazioni Iva, il quale sostenga di essere stato un semplice prestanome raggirato e indotto a compiere illeciti contro la sua volontà.

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