La Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 12052 del 17 maggio 2018, ha stabilito che il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività. Questo in quanto sono soggette ad imposizione solo le attività di lavoro autonomo esercitate avvalendosi di autonoma organizzazione. Il professionista ha però l’onere di provare la separatezza dei redditi di cui si richiede lo scorporo.
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