A rilevare non è la definizione attribuita dalle parti al negozio, ma il reale intento perseguito, l’effettivo contenuto e lo scopo complessivo delle diverse pattuizioni.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, la cessione di un terreno con sovrastante fabbricato vetusto, alla quale segue richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile, previa demolizione del fabbricato esistente, deve essere riqualificata quale compravendita di terreno edificabile, dovendo il negozio essere sottoposto a tassazione in ragione degli effetti giuridici che oggettivamente produce.
È il principio affermato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza 12062 del 13 giugno 2016.
La vicenda
Il contenzioso esaminato dai giudici di legittimità trae origine dal ricorso proposto dalle parti di un atto di compravendita di fabbricato avverso un avviso di rettifica e liquidazione con il quale l’ufficio aveva accertato un maggior valore dell’immobile ceduto, riqualificando l’operazione quale “compravendita di terreno edificabile”, in applicazione dell’articolo 20 del Dpr 131/1986.


