Il Consiglio nazionale forense, con il parere 10 dicembre 2014, n. 105, ha risposto a due quesiti posti rispettivamente dal COA di Pordenone ed il COA di Matera, in tema di notifica delle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative all’accoglimento o al rigetto delle domande d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati.
In risposta al quesito, il Consiglio Nazionale Forense si e’ espresso segnalando che, essendo l’art. 17, comma 7, della legge n. 247/2012 di immediata applicazione, i soli provvedimenti di rigetto della domanda d’iscrizione nell’Albo degli Avvocati devono essere notificati in copia integrale entro quindici giorni al richiedente, e non piu’ al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.
Relativamente all’iscrizione nel Registro dei Praticanti avvocati, questa non e’ d’immediata applicazione, per cui l’accoglimento o il rigetto della domanda d’iscrizione nel Registro devono tuttora essere notificate al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello.


