Il decreto legislativo n° 368 del 6 settembre 2001 ha eliminato il vincolo fissato dall’articolo 1 della legge 230/1962, secondo il quale il rapporto di lavoro era da intendersi a tempo indeterminato, salvo le “eccezioni” stabilite dalla legge e, dal 1987 per espressa previsione normativa, dalle clausole dei contratti collettivi. In caso di contenzioso incomberà pur sempre sul datore di lavoro l’onere della prova della sussistenza delle ragioni circa l’assunzione del lavoratore a termine (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo). I contratti di lavoro a tempo determinato si affiancano, quindi, a quelli a tempo indeterminato. La contrattazione collettiva potrà stabilire limiti quantitativi ai contratti a termine che possono essere stipulati.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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