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DL 99/2021: ulteriore trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e blocco licenziamenti

Il Decreto “Lavoro e Imprese”, tra le numerose misure introdotte, all’art. 4 introduce importanti novità per il settore lavoro.
Il comma 8 del citato articolo, in particolare, introduce nel Decreto Sostegni-bis un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga, per un massimo di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

Alle imprese che accedono al suddetto trattamento per la durata del trattamento fruito entro il 31 dicembre 2021, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano inoltre sospese le procedure avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Rimane inoltre preclusa nello stesso periodo, per gli stessi soggetti, indipendentemente dal numero di dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. 

Le sospensioni e le  preclusioni di cui sopra non si applicano

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; 
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa (art. 2112 Codice civile); 
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; 
  • nei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
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