Con la sentenza 16462 del 22 novembre scorso , i giudici della Corte di cassazione negano la deducibilità dell’esborso una tantum, al posto delle rate mensili, dell’assegno di divorzio stabilito dal giudice a favore del coniuge e pagato in un’unica soluzione.
A giudizio della sezione tributaria della Cassazione, la “liquidazione” istantanea del debito si traduce in una transazione economica, impassibile di sconti fiscali al pari di quegli importi che, invece, gravano sul reddito annuo del contribuente in maniera continuativa.
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