L’Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 136 del 14 giugno 2007, in merito all’applicazione dell’imposta di registro alle divisioni, chiarisce che:
– in quelle senza conguaglio la base imponibile è data dal valore catastale dei beni divisi;
– per quelle con conguaglio vale il criterio del valore di mercato, tranne nel caso in cui, trattandosi di abitazioni,
non sia applicabile il principio del “prezzo-valore”.


