Con la Sentenza n. 51897, depositata il 6/12/2016, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, si è espressa in tema di controlli a distanza dei lavoratori chiarendo che, in merito al divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 38, comma 1, l. 20 maggio 1970 n. 300 (cosiddetto Statuto dei lavoratori) e 114 e 171 del d.lgs. n. 196 del 2003, e quella attuale rimodulata dall’art. 23, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell’art. 4, cit. è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38, cit..
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