E’ attaccabile il comportamento del contribuente che prima del realizzo della partecipazione al di fuori del regime dell’esenzione ha percepito i dividendi nel periodo di imposta del realizzo e in quello precedente.
Resta comunque ferma la possibile applicazione dell’art. 37 bis del dpr 600 del 1973, vale a dire la norma antielusiva di carattere generale, a prescindere dall’introduzione, attraverso il decreto correttivo Ires, di una disposizione ad hoc.
Inoltre, con riferimento alla decorrenza della nuova disposizione, la stessa è fissata all’1 gennaio 2005 ma interessa anche la distribuzione di dividendi intervenuta nel corso del 2004.


