Secondo le istruzioni del modello Unico 2002 Persone Fisiche l’agevolazione Dit è cumulabile con la cosiddetta “Tremonti-formazione” (non però con la Tremonti-bis relativa agli investimenti) e, in ogni caso (quindi anche con la Tremonti-investimenti), quando l’imponibile assoggettato ad aliquota ridotta Dit è inferiore al 10% dell’imponibile totale aumentato del reddito detassato. L’ammontare della detassazione da considerare in aumento è quella della “Tremonti-investimenti” e quella della “Tremonti-asili nido”.
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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