La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, con la Sentenza n. 826/31 del 9 maggio 2016, ha esaminato una causa riguardante il settore degli scambi di quadri, opere d’arte, oggetti d’antiquariato e altri beni, confermando le conclusioni dei giudici di prime cure, favorevoli al contribuente, riguardo ad un reclamo avverso un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto sussistesse in capo al ricorrente l’esercizio di fatto di una attività d’impresa.
Ai fini fiscali, secondo i giudici, è necessario operare la fondamentale distinzione tra il collezionista e il mercante d’arte, che si basa sulla presenza o meno delle finalità commerciali e speculative tipiche del solo mercante d’arte. Il collezionista, dunque, rimane tale fino a quando non assume le caratteristiche dell’imprenditore abituale, fattispecie che i giudici non ritengono realizzata nel caso di specie, essendo limitata l’attività del ricorrente ad un numero esiguo di operazioni.
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