Avverso il provvedimento di dissequestro e restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo, adottato dopo l’emissione di una sentenza di proscioglimento, non e’ esperibile il ricorso per cassazione bensi’ l’appello al tribunale del riesame, che e’ rimedio di carattere generale per tutti i provvedimenti, diversi da quello impositivo della misura (nella specie, relativa ad ordinanza emessa durante la pendenza del giudizio d’appello dal tribunale che aveva assolto gli imputati, la suprema corte ha qualificato il ricorso per cassazione come appello ex art. 322 bis c.p.p., precisando che competente ad adottare il provvedimento di restituzione e dissequestro, nel caso di sentenza di proscioglimento e’, ai sensi dell’art. 323 c.p.p., il giudice che l’ha emessa anche se non abbia piu’ la disponibilita’ del fascicolo processuale).
Fonte: Cass. pen., sez. VI, 07-01-2015, n. 2337 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


