Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 29 Dicembre 2017, ha approvato un decreto legislativo contenente disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, che hanno lo scopo di incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate secondo una precisa scansione temporale.
Tra le misure adottate vi è l’introduzione del delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. L’art. 1 del decreto, infatti, va a modificare il codice penale introducendo l’Art. 617-septies, che recita:
"Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e’ punito con la reclusione fino a quattro anni. La punibilita’ e’ esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.».
Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11-01-2018 ed entrerà in vigore il prossimo 26 gennaio.


