L’INPS, con il messaggio n. 1986 del 5 maggio 2016, ha reso noto che e’ disponibile la procedura per l’invio on-line delle istanze di accesso all’assegno di solidarietà.
L’assegno di solidarietà è garantito:
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
- per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.
Le istanze devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva.
La domanda è disponibile nel portale INPS, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’.
Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.


