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Disciplina in materia di impresa sociale: il CdM approva il decreto correttivo

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 17 luglio 2018, ha approvato in esame definitivo un decreto che, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

In particolare, gli interventi riguardano:

  • l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari;
  • l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali;
  • le misure fiscali e di sostegno economico.

Il Decreto introduce un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale. Viene inoltre previsto l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, con lo scopo di garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa. E’ prevista infine l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

Dal punto di vista fiscale gli interventi correttivi previsti sono:

  • la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva;
  • l’imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni Istat;
  • le modifiche alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni.

Il Decreto, infine, prevede l’ampliamento da 12 a 18 mesi del termine entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina.

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