Per riconoscere efficacia esimente al diritto di critica, che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest’ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca (nella specie, è stata confermata la sentenza di merito che, con riguardo alla messa in onda, in una trasmissione televisiva, di una prova comparativa fra un’automobile prodotta dalla società ricorrente e le vetture di due case concorrenti, aveva ritenuto che il giornalista, nell’esprimere un giudizio negativo sulla prima, «perdente» rispetto alle altre quanto al profilo prestazionale di velocità, non avesse violato la verità della notizia, sia sotto il profilo della non verità del fatto, sia sotto quello della non verità in sé della notizia stessa).
Fonte: Corte di Cassazione; sezione III civile; ordinanza, 07-06-2018, n. 14727 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


