Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 13672 del 26 ottobre 2016, ha precisato che il diritto di accesso al pensionamento può essere esercitato anche da coloro che alla data di entrata in vigore della riforma prestavano attività di lavoro autonomo, svolgevano attività di lavoro presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dalla norma in esame maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.
Con la Circolare n. 196 dell’11-11-2016 l’INPS ha fornito chiarimenti circa i destinatari della citata norma e le modalità di trattazione delle domande di pensione e dei ricorsi.
L’stituto precisa inoltre che sono esclusi dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.


