In merito al differimento del termine di pagamento del diritto annuale a favore delle Camere di commercio, il Ministro delle attività produttive ha chiarito, con la circolare n. 3565/C del 28/08/2003 che i contribuenti che versano il diritto annuale a partire dal 12 agosto 2003 fino al 31 ottobre 2003 devono versare l’importo del diritto annuale dovuto per l’anno 2003 maggiorato dell’interesse corrispettivo pari al 0,40% .
Pertanto i contribuenti che hanno effettuato il versamento del diritto annuale dal 21 luglio 2003 all’11 agosto 2003 non possono essere considerati sanzionabili per tardivo versamento bensì dovranno provvedere, con le modalità che ciascuna camera di commercio riterrà opportune, al versamento dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
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