La normativa vigente prevede l’esenzione da IVA per le prestazioni didattiche, educative, per la formazione e riqualificazione professionale. Così è previsto infatti dall’art. 10 n° 20 del decreto IVA. Ma anche il legislatore comunitario ha definito un regime di favore per tali prestazioni, in particolare nella sesta direttiva 77/388/Cee all’art. 13, paragrafo 1 lettere i) e j). Nell’ambito dell’agevolazione Tremonti-bis sono previste specifiche misure per le imprese che sostengono costi per la formazione del personale.
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