Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n.28/2014 del 7 novembre, risponde sulla possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso, sancito dall’art. 2118 c.c..
Il Ministero conferma che i suddetti soggetti, non sono tenuti a concedere al datore di lavoro il periodo di preavviso se le dimissioni "sono presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento, e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino".
Le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni “riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse”.
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