Nella circolare 53, l’agenzia delle Entrate ha modificato la disposizione di legge contenuta nell’articolo 21, comma 10 della legge 449/97, limitandone gli effetti: questa disposizione prevede che non concorre a formare imponibile l’Irpeg sul reddito imponibile formato dalle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell’articolo 52 del Tuir. Le cooperative, per evitare un meccanismo di “imposta sull’imposta”, non riportano fra le variazioni in aumento l’Irpeg dovuta sui redditi dell’esercizio (ovvero, se la indicano fra le variazioni in aumento, la riportano anche in diminuzione).
(Fonte: Il Sole 24 Ore)
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