È inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 24, 3° comma, primo periodo, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011 n. 214, come interpretato dall’art. 2, 4° comma, d.l. 31 agosto 2013 n. 101, e 2, 21° comma, l. 8 agosto 1995 n. 335, nella parte in cui impone il collocamento a riposo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età delle impiegate che abbiano maturato i requisiti per il conseguimento della pensione con il raggiungimento del sessantunesimo anno di età e di venti anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2011, laddove gli impiegati, che si trovino nella medesima condizione lavorativa, sono collocati a riposo al raggiungimento dell’età di sessantasei anni e tre/sette mesi, in riferimento agli art. 3, 37, 1° comma, Cost. e, in relazione agli art. 157 Tfue e 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, 11 e 117, 1° comma, Cost.
Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 12-05-2017, n. 111 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.


