Difetto di conformità nei contratti di vendita: l’onere della prova secondo la Cassazione

Con l’ordinanza n. 25548 del 19 settembre 2025 la Corte di Cassazione (Sez. II civile) ha ribadito i principi in tema di difetto di conformità nei contratti di vendita tra consumatore e professionista.

Secondo la Corte, spetta al consumatore dimostrare che il bene acquistato non corrisponde a quanto pattuito o presenta un vizio. Non è sufficiente provare il danno subito: bisogna anche stabilire un nesso causale tra il difetto del prodotto e il danno stesso. Inoltre, il consumatore ha l’obbligo di segnalare il difetto entro tempi ragionevoli, come previsto dal Codice del Consumo.
Dall’altro lato, al venditore o al produttore incombe il compito di dimostrare, eventualmente anche tramite presunzioni, che il bene consegnato era conforme agli standard del prodotto e realizzato secondo un processo regolare. Solo se questa prova viene fornita, il consumatore dovrà dimostrare nuovamente che il difetto è effettivamente imputabile al venditore. Per il produttore esiste inoltre la cosiddetta “prova liberatoria”: deve cioè dimostrare che il difetto non era presente al momento dell’immissione del bene sul mercato, oppure che non era rilevabile secondo le conoscenze tecnico-scientifiche dell’epoca.

La responsabilità per prodotti difettosi, ha spiegato ancora la Cassazione, è presunta, nel senso che il venditore o il produttore deve difendersi provando l’assenza del difetto. Tuttavia, questa responsabilità non è oggettiva: resta necessario che il consumatore fornisca almeno le prove minime del difetto e del collegamento tra quest’ultimo e il danno subito.

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