La Risoluzione n. 129 del 26/09/05 chiarisce alcuni dubbi riguardanti la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo di controllo. Secondo l’Agenzia «la sottoscrizione dovrà essere apposta sulle dichiarazioni delle società dal revisore persona fisica o dal presidente della società di revisione o, infine, dal presidente del Collegio sindacale».
Bisogna infatti ricordare che la risoluzione n. 82/ E del 7/06/01 aveva precisato che «l’obbligo di espletare la formalità della sottoscrizione va necessariamente ricondotto alla natura dei poteri di controllo esercitati dagli organi», con riferimento alla vigilanza della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale, oggi devoluta al revisore o alla società di revisione in base all’articolo 2409 ter del Codice civile.


