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DICHIARAZIONI CON FIRMA AI COLLEGI SINDACALI

Le innovazioni introdotte dalla riforma Vietti con la distinzione delle funzioni di controllo contabile da quelle del collegio sindacale pongono il problema di chi deve firmare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, in presenza di un’invarianza della normativa tributaria costituita dal Dpr 322/1998, modificato dal Dpr 435/2001.

La norma alla quale occorre fare esclusivo riferimento stabilisce al primo periodo del comma quinto che «la dichiarazione della società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, è sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale», oltre che dal legale rappresentante della società.

Sul Sole 24 Ore del 25 febbraio sono state formulate tre ipotesi:
• il collegio sindacale è investito anche delle funzioni di controllo contabile;
• il controllo contabile è affidato a un revisore persona fisica;
• l’incarico del controllo contabile è conferito a una società di revisione.

Nella prima ipotesi, la firma verrebbe apposta dal presidente del collegio sindacale oppure, è possibile aggiungere, dagli altri due o quattro sindaci nell’impossibilità per il presidente di procedere alla firma.

Nella seconda ipotesi la firma verrebbe apposta dal revisore singolo incaricato della revisione contabile.

Nella terza ipotesi, in presenza di una società di revisione, si porrebbe il problema di far firmare la dichiarazione al rappresentante legale o all’amministratore delegato o al partner a capo del team che ha proceduto alla revisione.

In attesa di un chiarimento da formulare in sede legislativa, si può ritenere che, tutt’oggi, in ogni caso, l’obbligo della firma ricada, quando esistente, sempre sul collegio sindacale e, in alternativa, al presidente del consiglio di sorveglianza o al presidente del comitato per il controllo sulla gestione.

Alla luce dei fatti si giustifica che ad apporre la firma possa essere sia il soggetto chiamato a effettuare il controllo contabile, ma anche colui o coloro che sono deputati a un compito di controllo sovraordinato non solo contabile ma altresì sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

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