La Corte di Cassazione, con la sentenza 22 Agosto 2002, n° 12387, ha precisato che per stabilire se un atto inviato a un ufficio fiscale sia stato presentato tempestivamente, conta la data in cui è giunto a destinazione (vale a dire in cui è arrivato e non quando è stato spedito). L’equiparazione tra data di spedizione e data di presentazione della dichiarazione esiste solo se espressamente prevista dalla legge. Non esiste in materia tributaria, hanno osservato i giudici di legittimità, un principio generale per cui la spedizione dell’atto per posta equivalga a presentazione. Spetterà dunque al contribuente, in caso di contestazione, dimostrare la tempestività e non al fisco fornire la prova contraria.
(Fonte: ItaliaOggi)
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DICHIARAZIONI, A FAR FEDE E’ LA DATA DI PRESENTAZIONE
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