Nelle istruzioni per la compilazione del modello 770/2005 semplificato, relativo al ravvedimento “spontaneo”, viene detto che non è sanzionabile il contribuente che commette degli errori di natura formale. La violazione è da considerarsi formale qualora l’errore o l’omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell’imposta e del versamento del tributo e non ostacola l’esercizio dell’attività di controllo.
Va ricordato che la sanzione è di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.


