In base all’art 41-bis del Dl 269/03, convertito dalla legge 326/03 l’agevolazione per l’acquisto della “prima casa” è concessa a condizione che l’acquirente faccia nel rogito alcune dichiarazioni:
1- di risiedere nel Comune ove l’immobile è situato o di impegnarsi a risiedervi entro 18 mesi;
2- di non possedere altre abitazioni nel Comune stesso oppure di non possedere case, nell’intero territorio nazionale.
L’acquirente non può vendere l’immobile prima di cinque anni dalla data del rogito di acquisto.
Se le condizioni non si verificano la legge dispone la decadenza dalle agevolazioni e di conseguenza scattano il recupero dell’imposta “ordinaria” e l’applicazione della sanzione pecuniaria del 30% della differenza tra l’imposta agevolata e quella ordinaria.


