Il Decreto legislativo n. 193 pubblicato sulla Gazzetta di ieri ha riscritto la disciplina delle dichiarazioni integrative.
Il credito derivante da una dichiarazione integrativa a favore è compensabile, ma se l’integrativa è trasmessa oltre il termine della presentazione della dichiarazione dell’anno successivo il predetto credito può essere usato solo in compensazione per eseguire il “versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.
In merito all’IVA, le dichiarazioni integrative, a favore e a sfavore, sono presentabili entro i termini di decadenza dell’accertamento; solo il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno solare successivo è compensabile o scomputabile in detrazione in sede di liquidazione o di dichiarazione annuale. Lo stesso credito Iva può anche essere richiesto a rimborso, se vi sono i requisiti di legge.
Fonte: Decreto Fiscale n.193/2016.


