Il rinvio a tempo indeterminato o la sospensione del dibattimento determinato dalla detenzione all’estero dell’imputato costituisce legittimo impedimento a comparire anche ai sensi del previgente art. 486 c.p.p. (sostituito dall’art. 420 ter) e comporta la sospensione del corso della prescrizione.
Fonte: Cass. pen., sez. V, 27-03-2014, n. 37416 – Massima a cura de ‘Il Foro Italiano’.


