Nei casi in cui l’Iva è dovuta dal destinatario perché il soggetto che ha effettuato l’operazione risiede all’estero, per poter detrarre l’imposta non è necessaria una formale fattura del fornitore, ma è sufficiente l’autofattura.
È quanto si ricava dalla sentenza C-90/02, emessa ieri dalla Corte di giustizia europea.
Questa sentenza è diretta ad accertare le condizioni necessarie per poter esercitare il diritto a deduzione qualora il soggetto passivo interessato alla deduzione sia egli stesso debitore dell’imposta in quanto il fornitore del servizio risiede in un altro stato.


